La direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti non è applicabile qualora venga accertato che l’obiettivo perseguito con il trasferimento dell’entità economica consisteva non nel mantenere l’attività economica in questione, bensì nell’eludere gli obblighi posti a tutela dei lavoratori dipendenti sanciti dal diritto nazionale. E’ quanto ha chiarito l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Ue nelle conclusioni del 7 febbraio 2019 relative alla controversia n. C-664/17.