Il lavoratore in quarantena (o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile) che, sulla base di accordi con il proprio datore di lavoro, continua a svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante ricorso allo smart working, al telelavoro o ad altre forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio, non ha diritto all’indennità economica di malattia salvo il caso in cui la malattia sia conclamata e con relativa certificazione del proprio medico curante. E’ quanto chiarisce l’INPS con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, con il quale spiega a quali condizioni il lavoratore in quarantena o sorveglianza precauzionale possa essere considerato in malattia.