L’INPS, nella circolare n. 105 del 2020, esamina le regole applicative dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione, secondo la disciplina introdotta dal decreto Agosto. Le indicazioni fornite riguardano la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo. L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.