La normativa nazionale, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, può fissare percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante. Inoltre il principio di indipendenza dei giudici non è di ostacolo a che uno stato membro, nell’ambito di tali misure, fissi tali percentuali riduzioni senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all’anzianità o all’importanza degli incarichi svolti purché il livello di retribuzione che il ricorrente percepisce, sia adeguato all’importanza delle funzioni che egli esercita e garantisca, pertanto, la sua indipendenza di giudizio, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare. Sono queste le dichiarazioni della Corte di Giustizia UE nella sentenza del 7 febbraio 2019, relativa alla causa n. C-49/18.