Ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, meglio conosciuti come riders, si applicano le tutele (tutte) del lavoro subordinato. A dirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020. Non un tertium genus tra autonomia e subordinazione quindi, come aveva sostenuto la Corte di appello di Torino, perchè se l’etero-organizzazione è accompagnata dagli indici sintomatici della personalità e dalla continuità della prestazione il rider è comparabile integralmente ad un lavoratore dipendente.