Nel messaggio 3653 del 2020 l’INPS chiarisce che, nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia. In questi casi infatti non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.