Il diritto dell’Unione non richiede che una persona eserciti un’attività professionale subordinata in uno Stato membro al fine di beneficiare delle prestazioni familiari per i figli che risiedono in un altro Stato membro. Inoltre, tale diritto alle prestazioni familiari non è limitato al caso in cui il richiedente abbia ottenuto in precedenza una prestazione a carattere contributivo. Sono queste le conclusioni della Corte di Giustizia UE nella sentenza del 7 febbraio 2019, relativa alla causa n. C-322/17.