L’INPS ha negato a due cittadini italiani, ex impiegati del settore pubblico che godono di una pensione corrisposta dall’Ente, di corrispondergli l’importo della pensione al lordo dell’imposta alla fonte da parte dell’Italia, in modo da poter godere delle agevolazioni fiscali offerte dal Portogallo dove hanno stabilito la residenza. La Corte di Giustizia UE ricorda che gli Stati membri sono liberi, nel quadro di convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni, di stabilire i criteri di ripartizione tra loro della competenza fiscale, e secondo la quale tali convenzioni non hanno lo scopo di garantire che l’imposta applicata in uno Stato non sia superiore a quella di un altro Stato. La disparità di trattamento che cittadini italiani lamentano di aver subito discende dalla ripartizione del potere impositivo tra l’Italia e il Portogallo nonché dalle disparità esistenti tra i regimi tributari di questi Stati membri. Alla luce di ciò, non si può parlare di una discriminazione vietata.