Con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018, l’INPS declina ulteriori fattispecie concrete di coesistenza di rapporti di lavoro intermittente o stagionale con la percezione dell’indennità Naspi: in questi casi la cumulabilità del reddito percepito con la fruizione dell’ammortizzatore dipende dalla durata del rapporto e dal reddito percepito, al superamento dei quali il diritto alla Naspi decade.