Il rifiuto ingiustificato del dipendente di recarsi in trasferta, ove il contratto di lavoro prevedesse apposita clausola di disponibilità alla stessa, costituisce legittimo motivo di licenziamento disciplinare. Un comportamento simile, infatti, mina il rapporto fiduciario col datore di lavoro, dimostrando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede. A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza n. 6896, depositata in data 20 marzo 2018.