Fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori fragili le assenze dal lavoro sono equiparate al ricovero ospedaliero e non sono computate ai fini del periodo di comporto e dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. A prevederlo è il decreto Sostegni che (inaspettatamente) introduce una condizione: il lavoratore fragile che può lavorare in modalità agile perchè la tipologia della prestazione lavorativa svolta glielo consente è tenuto a chiedere lo smart working. Ma, per la regola dell’incompatibilità, qualora si assentasse dal lavoro non potrebbe fruire del ricovero ospedaliero?