L’INPS, con il messaggio n. 3194 del 2017, ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in caso di indebito conguaglio contributivo da parte del datore di lavoro che indica sulle denunce mensili UniEmens trasmesse all’INPS importi fittizi corrisposti ai dipendenti a titolo di indennità di malattia, maternità, assegni per il nucleo familiare o cassa integrazione guadagni. In tale caso è configurabile il reato di truffa o di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato? La problematica è stata sottoposta dall’INPS all’Ispettorato Nazionale del lavoro. Quale la soluzione individuata?