Il datore di lavoro può disporre una variazione in ordine agli incarichi ricoperti dal proprio dipendente, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2103 cc. In sostanza deve accertarsi che questo non comporti un demansionamento, ma che determini una crescita professionale e formativa dello stesso. Il divieto di variazione in pejus opera anche in riferimento alle mansioni appartenenti al medesimo livello di inquadramento previsto dal CCNL e non è superabile dall’acquiescenza del lavoratore. A precisarlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16594 depositata il 3 agosto 2020.