L’abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio non lede il diritto alla pensione minima. Il rimettente, censura la normativa in quanto desume, erroneamente, la lesione di tale diritto dall’impossibilità, per i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni fra gli avvocati con almeno quindici anni d’esercizio, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, di raggiungere il numero di anni necessari per ottenere la pensione previsto per i magistrati. Tale diritto è, invece, garantito proprio dall’impiego degli istituti volti ad assicurare, in varie forme e modalità, la possibilità di sommare le anzianità contributive versate presso le diverse gestioni previdenziali, al precipuo scopo di accedere alla pensione.