Le aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non beneficiano della cassa integrazione sono tenute ad istituire un fondo bilaterale di solidarietà per garantire forme di sostegno al reddito per tutti i lavoratori. I fondi di solidarietà, istituiti presso l’INPS, erogano prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di contrazione temporanea dell’attività lavorativa (c.d. assegno ordinario) o per il finanziamento di progetti formativi di riqualificazione professionale e, soprattutto, un assegno straordinario per l’esodo dei lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata nei cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto, con quali costi per il datore di lavoro?