La tutela dei lavoratori in caso di distacco da parte dell’impresa rappresenta uno dei problemi di maggiore attualità in materia di sicurezza sul lavoro. Le indicazioni fornite agli organi di vigilanza e alle imprese dalla Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro nell’interpello n. 8 del 2016 sono incomplete e fuorvianti, in quanto non tutti i distacchi sono riconducibili nell’alveo del distacco proprio. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi del distacco improprio o presso un cantiere temporaneo o mobile. In tali casi chi è obbligato a tutelare i lavoratori distaccati?