I detenuti minorenni e i giovani adulti, condannati per uno dei cosiddetti reati ostativi, possono accedere ai benefici penitenziari (misure penali di comunità, permessi premio e lavoro esterno) anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la giustizia. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2019, la prima sul nuovo Ordinamento penitenziario minorile, che ha dichiarato illegittima la disposizione dell’articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo n. 121 del 2018. Al tribunale di sorveglianza compete la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo.