La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l’approfondimento del 7 maggio 2020 analizza la normativa in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro in occasione della emergenza da pandemia Covid-19, sottolineando che le misure delineate sono da ricomprendere tra le misure antinfortunistiche che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo di predisporre in virtù della generale disposizione di cui all’articolo 2087 del codice civile. Poiché la legge attribuisce all’imprenditore il ruolo di garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro, la mancata adozione di strumenti e misure idonei a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Pertanto, la condotta del datore di lavoro che omette di adottare le misure sanitarie sopra richiamate è sanzionata penalmente, perché lo stesso è tenuto, in forza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia che presiedono la sicurezza sul lavoro, a predisporre le migliori e atipiche misure, tecnicamente possibili, igieniche, sanitarie e antinfortunistiche.