Il decreto Agosto prevede la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di rinnovare e di prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro a termine, anche in somministrazione, senza l’obbligo di precisare una causale, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi. La norma, deroga, sotto diversi aspetti, la disciplina ordinaria e la sua applicazione pone delle questioni di non facile soluzione interpretativa. Per esempio, da quando è applicabile la regola “per una sola volta”? Ed inoltre la proroga acausale va conteggiata nel massimale delle 4 proroghe?