Il decreto Rilancio, per fare fronte all’auspicabile riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19, consente la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto, i contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020 in assenza delle motivazioni (causali) introdotte dal decreto Dignità. Con la nuova norma, il “Rilancio” offre una opportunità ai datori di lavoro nella fase post emergenziale, ma presenta dei limiti. Uno di questi è l’aver previsto la possibilità di prorogare e rinnovare solo i contratti a termine attivi al 23 febbraio 2020. Cosa comporta una tale limitazione?