Ogni volta che una normativa fissa un termine, il suo superamento, anche marginale, determina comunque gli effetti sanzionatori. Il termine richiesto per inoltrare la richiesta di CIG, sebbene certamente limitato, non è, difatti, tale da renderne impossibile, arduo, o comunque eccessivamente oneroso il rispetto. Ciò tanto più ove si consideri che la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere inoltrata in via telematica attraverso la procedura CIGS on-line. E’ quanto ha dichiarato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 90 del 15 maggio 2020.