L’INPS, nel messaggio n. 3007 del 31 luglio, specifica i termini relativi all’invio del modello SR41 necessario per il pagamento diretto dei trattamenti di CIGD, CIGO e ASO; termini che vanno rispettati perché decadenziali. Infatti, le istanze di trattamenti con pagamento diretto a carico dell’INPS, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello SR41 semplificato sia stata effettuata in violazione di tali termini, non saranno accolte. Un problema per il datore di lavoro: dovrà farsi carico della mancata prestazione in caso di mancata erogazione dell’ammortizzatore sociale ascrivibile a sua “responsabilità”. E presto l’INPS fornirà chiarimenti relativi agli adempimenti a carico del datore per gli oneri connessi al pagamento della prestazione.