I datori di lavoro potranno accedere ai trattamenti di integrazione salariale per i periodi previsti dal decreto Agosto (9+9 settimane) anche dopo il 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Una volta completate le 18 settimane, sarà possibile richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane, previsto dal decreto Ristori, dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e decurtandolo dai periodi d’integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020. I chiarimenti arrivano dall’INPS con la circolare del 7 dicembre 2020 n. 139.