L’utilizzo contemporaneo dei buoni pasto oltre il limite consentito di 8 non incide sulla determinazione dell’importo esente da IRPEF. Quello che rileva, ai fini fiscali, è l’assegnazione dei buoni-pasto e non il loro utilizzo. E’ quanto ha affermato l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019. Il datore di lavoro deve infatti limitarsi a verificare il rispetto dei limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (di 5,29 euro per i buoni cartacei e di 7 euro per i ticket elettronici) facendo unicamente riferimento al valore nominale dei buoni erogati.