Lo sgravio contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate spetta se si assume a tempo determinato o indeterminato nonchè per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Lo chiarisce l’INPS con la circolare n. 32 del 2021 che amplia la portata applicativa del dettato normativo della legge di Bilancio 2021. L’esonero “rafforzato” è riconosciuto, in via sperimentale, per il biennio 2021-2022 e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.