Nella circolare n. 10 del 2020, l’INPS chiarisce i riflessi applicativi relativi al limite ordinamentale per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, titolari di assegno di invalidità, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, iscritti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria e titolari di assegno ordinario di invalidità previsto dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.