La responsabilità solidale nel contratto di appalto prevede che, se non paga il datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore) paga chi, di fatto, si avvantaggia della prestazione dei lavoratori impiegati nell’appalto (committente). Rappresenta una forma di “garanzia fidejussoria” a favore dei crediti vantati dai lavoratori, dall’INPS, dall’INAIL ed eventualmente dalla Cassa Edile. Il vincolo di corresponsabilità si applica anche ai professionisti intellettuali che stipulino contratti d’appalto per l’esercizio della loro attività. Resta, invece, escluso nel caso in cui il committente sia una persona fisica che non esercita attività d’impresa. Quando e come si applica il regime di responsabilità solidale?