In fase di verifica dell’attività dell’impresa ai fini dell’inquadramento previdenziale, il semplice riscontro che l’azienda non sia classificabile come agricola ma debba essere reinquadrata in un diverso settore, non comporta automaticamente il cambio di regime previdenziale del dipendente, qualora l’attività concreta di quest’ultimo sia, comunque, riconducibile al più generale concetto di attività agricole. E’ quanto ha evidenziato l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 23 dell’8 maggio 2020, alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale. Diversamente, quando scatta il disconoscimento dell’inquadramento dell’azienda?